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Dai vani ai metri quadri, tutto calcolabile online!

Riforma del catasto: stop ai vani, calcola online i metri quadrati della tua casa
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato online il sito per calcolare i metri quadri delle abitazioni: si va verso una riforma del catasto 2.0

A partire da lunedi 9 ottobre 2015 è possibile calcolare online le superfici catastali di oltre 57 milioni di immobili.

Da ieri l’Agenzia delle Entrate, anticipando l’attesa riforma del catasto, ha reso disponibile il calcolo della superficie catastale nelle visure delle unità immobiliari censite nelle categorie dei gruppi A (abitazioni e uffici), B (uffici uffici, scuole, ospedali) e C (box auto, magazzini, negozi). Una novità che semplifica la vita ai proprietari di circa 57 milioni di immobili, mettendo a loro disposizione un dato finora visibile solo nelle applicazioni degli uffici, e mandando definitivamente in soffitta i calcoli basati sui vani. D’ora in poi infatti il calcolo, cosi come ampiamente pubblicizzato sui principali giornali italiani, sarà basato sul numero dei metri quadri e non più sul calcolo del numero dei vani ( ai fini fiscali si continuerà comunque per ora a utilizzare il vecchio metodo del calcolo della rendita catastale basato sul numero di vani ndr ).

Visure catastali a portata di mouse quindi, ma non solo. La piccola rivoluzione targata Agenzia Delle Entrate oltre ai dati identificativi dell’immobile (sezione urbana, foglio, particella, subalterno, Comune ndr ) e ai dati di classamento (zona censuaria ed eventuale microzona, categoria catastale, classe, consistenza, rendita ndr ), metterà a diretta disposizione degli utenti, con un semplice controllo della visura catastale anche la stessa superficie catastale, calcolata come stabilito dal Dpr n. 138/1998.

Chi, o cosa, può considerarsi interessato a questo piccolo anticipo di riforma del catasto?
Come abbiamo già sottolineato la semplificazione proposta dall’Agenzia delle Entrate riguarderà circa 57 milioni di unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria. Per gli stessi immobili sarà inoltre riportata la superficie ai fini Tari che, per le sole destinazioni abitative, non tiene conto di balconi, terrazzi e altre aree scoperte di pertinenza e accessorie.

Le visure si arricchiscono inoltre di un’altra informazione importante per i cittadini: la superficie ai fini Tari. Ciascun proprietario avrà a portata di mano anche questa informazione, già fornita dall’Agenzia delle Entrate ai Comuni (dal 2013 i Comuni possono anche segnalare errori di superficie riscontrati su immobili presenti nella banca dati catastale ndr )grazie ai flussi di interscambio dati già attivi, per poter verificare la base imponibile utilizzata per il calcolo del tributo sui rifiuti. In caso di incoerenza tra la planimetria e la superficie calcolata i contribuenti potranno inviare le proprie osservazioni, attraverso il sito dell’Agenzia, e contribuire quindi a migliorare la qualità delle banche dati condivise tra Fisco ed enti locali.

La novità, che anticipa l’ormai imminente riforma del catasto, è arrivata al termine di un periodo di sperimentazione che ha coinvolto gli uffici provinciali del Territorio di Brindisi, Foggia e Ravenna, e lascia al momento fuori, in attesa delle opportune verifiche nell’ambito delle attività di allineamento delle banche dati, gli immobili che presentano un dato di superficie “incoerente”.

Per quanto invece riguarda gli immobili non dotati di planimetria ( che risalgono per lo più alla prima fase di censimento del Catasto edilizio urbano, e sono di conseguenza privi anche del dato relativo alla superficie ndr ) i proprietari possono (anche se sarebbe meglio dire devono, in quanto la regolarizzazione risulta obbligatoria in tutti quei casi in cui si procede all’alienazione del bene immobile ndr ) presentare una dichiarazione di aggiornamento catastale, utilizzando il software Docfa, per l’inserimento in atti della piantina catastale.

Con quali modalità sarà possibile accedere alle novità previste da questo antipasto di riforma del catasto?
I più interessati come è logico pensare sono sicuramente i professionisti tecnici. Allora è bene precisare che i tecnici interessati potranno accedere alle nuove visure catastali tramite il portale informatico Sister, mentre i privati potranno farlo attraverso il portale web Fisconline.

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10 nov 15
By : admin
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Sblocca Italia: quando la Scia sostituisce la Dia

Il decreto Sblocca Italia aggiorna l’elenco degli interventi che possono essere eseguiti tramite Scia, segnalazione certificata di inizio attivita’, in sostituzione della Dia, denuncia di inizio attivita’.

Sono molte le varie modifiche alla normativa in materia edilizia apportate dal decreto Sblocca Italia, decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, diventato legge il 5 novembre 2014. Tra esse, viene instaurata una nuova casistica rispetto alla Scia, segnalazione certificata di inizio attività, in sostituzione della Dia, Denuncia di inizio attività.

Potranno essere realizzati mediante Scia e non più Dia:

1) gli interventi conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, non riconducibili ai seguenti interventi (elenchi artt. 6 e 10 T.U. edilizia):

a) nuova costruzione;

b) ristrutturazione urbanistica;

c) ristrutturazione edilizia che porti ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comporti modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comporti mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli;

d) manutenzione ordinaria;

e) eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;

f) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;

g) movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;

h) serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola [art. 22 (L) comma 1 T.U. edilizia].

LEGGI ANCHE: Le novità dello Sblocca Italia sul permesso di costruire convenzionato e sul permesso di costruire nelle ristrutturazioni edilizie

2) le varianti a permessi di costruire che:

a) non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell’edificio qualora sottoposto a vincolo e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell’attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali segnalazioni certificate di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell’intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori [art. 22 (L) comma 2 T.U. edilizia];

b) non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e attuate dopo l’acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore. Tali attività vanno comunicate a fine lavori con attestazione del professionista [art. 22 (L) comma 2-bis T.U. edilizia].

Anche chi presenta la Scia dovrà richiedere il rilascio del certificato di agibilità, già previsto per il permesso di costruire e la Dia [art. 24 (L) comma 3 T.U. edilizia].

La sanzione pecuniaria per mancata comunicazione dell’inizio dei lavori o comunicazione asseverata passa da 258 euro a 1.000 euro, ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione. Scompare, insieme all’obbligo della relazione tecnica, la sanzione per la sua mancata trasmissione [art. 6 (L) comma 7 T.U. edilizia].

http://www.geometra.info/sblocca-italia-quando-la-scia-sostituisce-la-dia_news_x_25277.html

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18 nov 14
By : admin
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Credincasa! il nuovo finanziamento per ristrutturazioni edilizie.

Credincasa è il nuovo prestito finalizzato alla ristrutturazione edilizia e alla riqualificazione energetica.

Il prodotto, nato dall’accordo fra il Credito Valdinievole e i Collegi Provinciali dei Geometri, vuol favorire lo sviluppo di attività mirate a rivitalizzare il settore dell’edilizia, sfruttando i vantaggiosi sgravi fiscali previsti dalla legge.

Nessuna iscrizione ipotecaria
100% importo lavori finanziato
Durata fino a 10 anni

http://www.creditovaldinievole.it/privati-e-famiglia/finanziamenti

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29 ott 14
By : admin
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Contributi per l’adeguamento e la messa in sicurezza della prima casa

La Regione Lazio concede contributi per la ristrutturazione e l’adeguamento della prima casa. Sono coperti dal contributo i lavori di:

  • messa in sicurezza
  • adeguamento degli impianti tecnologici e igienici
  • incremento del risparmio energetico
  • abbattimento delle barriere architettoniche
  • installazione di apparecchiature di telesoccorso e telecontrollo

 

Il contributo è a fondo perduto fino ad un massimo del 30% dell’importo speso, può essere richiesto per la prima abitazione dai proprietari che hanno già compiuto i 65 anni di età. Il richiedente deve avere un reddito ISEE non superiore a 25.000 euro.

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02 mag 14
By : admin
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Attestato di prestazione energetica obbligatorio anche per le ristrutturazioni importanti

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28 ott 13
By : admin
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