Il decreto Sblocca Italia aggiorna l’elenco degli interventi che possono essere eseguiti tramite Scia, segnalazione certificata di inizio attivita’, in sostituzione della Dia, denuncia di inizio attivita’.
Sono molte le varie modifiche alla normativa in materia edilizia apportate dal decreto Sblocca Italia, decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, diventato legge il 5 novembre 2014. Tra esse, viene instaurata una nuova casistica rispetto alla Scia, segnalazione certificata di inizio attività, in sostituzione della Dia, Denuncia di inizio attività.
Potranno essere realizzati mediante Scia e non più Dia:
1) gli interventi conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, non riconducibili ai seguenti interventi (elenchi artt. 6 e 10 T.U. edilizia):
a) nuova costruzione;
b) ristrutturazione urbanistica;
c) ristrutturazione edilizia che porti ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comporti modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comporti mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli;
d) manutenzione ordinaria;
e) eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
f) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
g) movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
h) serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola [art. 22 (L) comma 1 T.U. edilizia].
LEGGI ANCHE: Le novità dello Sblocca Italia sul permesso di costruire convenzionato e sul permesso di costruire nelle ristrutturazioni edilizie
2) le varianti a permessi di costruire che:
a) non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell’edificio qualora sottoposto a vincolo e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell’attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali segnalazioni certificate di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell’intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori [art. 22 (L) comma 2 T.U. edilizia];
b) non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e attuate dopo l’acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore. Tali attività vanno comunicate a fine lavori con attestazione del professionista [art. 22 (L) comma 2-bis T.U. edilizia].
Anche chi presenta la Scia dovrà richiedere il rilascio del certificato di agibilità, già previsto per il permesso di costruire e la Dia [art. 24 (L) comma 3 T.U. edilizia].
La sanzione pecuniaria per mancata comunicazione dell’inizio dei lavori o comunicazione asseverata passa da 258 euro a 1.000 euro, ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione. Scompare, insieme all’obbligo della relazione tecnica, la sanzione per la sua mancata trasmissione [art. 6 (L) comma 7 T.U. edilizia].
http://www.geometra.info/sblocca-italia-quando-la-scia-sostituisce-la-dia_news_x_25277.html